#Accordi di programma tra ENEL, COBAT e CLASS per lo storage energia
-ENEL S.p.A (nel seguito denominata anche “ENEL”) con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 137, C.F. 00811720580, P. IVA 00934061003, in persona del Ernesto Ciora in qualità di Responsabile della Funzione Innovazione e Sostenibilità,
-COBAT – Consorzio nazionale Raccolta e Riciclo (nel seguito denominato anche “COBAT”), con sede legale in Roma, Via Vicenza 29, C.F. e P. IVA 03900281001, in persona del Dr. Ing. Giancarlo Morandi in qualità di Presidente,
-CLASS (Comitato per lo Sviluppo Sostenibile) ONLUS (nel seguito denominata anche “CLASS”), con sede legale in Cologno Monzese, via Papa Giovanni XXIII n. 8, C.F. 97365930151, P. IVA 05435000962, in persona dell’on. Camillo Piazza, in qualità di Presidente.
Nel prosieguo congiuntamente denominate “Parti ” e disgiuntamente anche “Parte”
PREMESSO CHE:
- ENEL è un gruppo italiano multinazionale, operatore integrato e leader globale nella produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e gas naturale, presente in 30 paesi, in 4 continenti con una capacità installata netta di oltre 89.000MW e 61 milioni di utenze nel mondo;
- ENEL considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di supportarne l’affermazione e la crescita nel medio termine. Il programma di mobilità elettrica di Enel viene sviluppato in coordinamento con i più importanti tavoli internazionali di concertazione tecnica tra costruttori di auto e utilities dell’energia, collaborando al necessario raggiungimento di un elevato grado di standardizzazione delle soluzioni tecnologiche, al fine di favorire il massimo sviluppo del mercato dell’auto elettrica.
- Enel ha ideato un sistema di infrastrutture intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici (“EV Charging Stations”, ovvero “Pole Station”, “Box Station”, “Fast Recharge”,”Fast Recharge Plus”, “V2G Station”), gestite con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota (“Electric Mobility Management”) e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile.
- COBAT è un Consorzio di diritto privato, senza scopo di lucro, in linea con le disposizioni di legge. Dal 1988, anno della sua istituzione, ha saputo affermarsi come protagonista della Green Economy Italiana contribuendo alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Il Consorzio è un sistema multi-filiera che, in possesso delle certificazioni in materia di qualità e ambiente (ISO 9001, ISO 14001 ed EMAS), offre servizi integrati e personalizzati garantendo i migliori standard di efficacia ed efficienza per la raccolta, il trattamento e il riciclo di: rifiuti di pile e accumulatori; rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), inclusi i moduli fotovoltaici a fine vita; pneumatici fuori uso.
- COBAT, considerata l’attuale inesistenza in Italia di impianti di trattamento e recupero per accumulatori industriali a chimica diversa dal piombo, ha prioritario interesse a sostenere iniziative e progetti che favoriscano la realizzazione, sul territorio nazionale, di soluzioni efficaci ed efficienti per la corretta gestione del fine vita di questi accumulatori (sia nei termini del loro possibile riutilizzo che del loro trattamento e recupero), onde garantire ai propri produttori aderenti minori costi di gestione dei rifiuti derivanti dal fine vita dei loro prodotti, attualmente inviati presso impianti esteri.
- COBAT profonde da sempre il proprio impegno nell’ambito dello studio e della ricerca scientifica al fine di mantenere costantemente aggiornato il proprio know-how in relazione all’avvento di nuove tecnologie e di nuovi processi che possano riguardare, direttamente ed indirettamente, la propria attività.
- CLASS è una associazione ambientalista senza scopo di lucro, selezionata nel 2011 dall’AEEGSI per la sperimentazione dell’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici e rappresenta l’associazione di riferimento sulle tematiche inerenti alla mobilità elettrica, attraverso la sua vasta rete di associati possessori di veicoli elettrici. Gestisce il progetto Greenlandmobility ed è promotrice dell’evento annuale Revolution Eletric Drive Days, iniziativa che vede coinvolti tutti i portatori di interesse collegati alla mobilità elettrica.
- CLASS è socia fondatrice del consorzio Ecocarbon, che vede la presenza al proprio interno della maggior parte delle imprese produttrici e utilizzatrici del CSS combustibile, che ha come finalità la promozione e la sensibilizzazione dell’ “economia circolare” sul ciclo dei rifiuti, del riutilizzo della materia e della produzione sostenibile dell’energia primaria.
- Le Parti, anche in prospettiva dell’affermazione di un nuovo modello di sviluppo incentrato sul concetto di economia circolare, hanno constatato l’accresciuta importanza e le potenzialità insite nel riuso e nel riutilizzo di accumulatori i quali, quand’anche dismessi come rifiuto, possono conservare un’efficienza residua per svolgere adeguatamente la funzione di accumulo energetico in diverse applicazioni.
- Le Parti hanno presentato e sottoscritto, il 27 maggio 2016, la “Piattaforma d’indirizzo strategico per la mobilità elettrica in Italia”, avente come finalità il raggiungimento dei seguenti obiettivi stabiliti a livello internazionale negli ultimi anni: nel 2011 due diverse Comunicazioni della Commissione Europea .COM/2011/112 Roadmap for moving to a competitive Iow-carbon economy in 2050 – Marzo e COM/2011/885 Energy Roadmap 2050 – Dicembre) hanno posto il problema di delineare una traiettoria per raggiungere nel 2050 un livello di de-carbonizzazione dell’80% rispetto al 1990. Il nuovo quadro per il clima e l’energia (adottato dai leader dell’UE ad ottobre del 2014) che prevede l’obiettivo vincolante di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
- All’interno della piattaforma d’indirizzo strategico di cui al punto precedente è inserito, al punto 4, comma 4, la seguente indicazione: “Ritiro, riutilizzo e riciclo degli accumulatori presenti sui veicoli elettrici a fine vita utile per la trazione con lo scopo di ridurre il total cost of ownership per gli utilizzatori di veicoli elettrici. Supportare attività di ricerca, sviluppo e test di metodologie innovative e sostenibili per il riutilizzo delle batterie veicolari a fine vita del veicolo (applicazioni “second life”) o per il recupero e il riciclo dei materiali strategici (terre rare e metalli preziosi) presenti al loro interno. Occorre cogliere ogni opportunità di sviluppo condiviso con il territorio favorendo una filiera specifica per questo importante ambito di crescita del Paese.
- In data 21 Luglio 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato il documento iniziale della Roadmap della mobilità sostenibile in Italia al 2030, con l’obiettivo di coordinare le attività collegate alla mobilità sostenibile degli enti pubblici governativi e territoriali.
- ENEL e COBAT, in data 26 Maggio 2016, hanno sottoscritto una Lettera di Intenti nella quale hanno condiviso la volontà di avviare una collaborazione nell’ambito del riutilizzo di accumulatori dismessi come rifiuto (prioritariamente dal settore automotive elettrico e/o ibrido) finalizzata alla realizzazione di moduli di accumulatori rigenerati destinati all’accumulo energetico, condividendo altresì l’opportunità di coinvolgere CLASS nella collaborazione affinché svolga la funzione di coordinamento e di relazione con i soggetti istituzionali e gli stakeholder che patrocineranno e parteciperanno all’accordo. Tale progetto trova ulteriore stimolo nella Roadmap 2030 recentemente avviata dalla Presidenza dei Consiglio dei Ministri di cui al punto precedente.
CONSIDERATO CHE:
Le Parti hanno manifestato la volontà reciproca di avviare una collaborazione nella filiera della raccolta, della messa in sicurezza e del riutilizzo di accumulatori a chimica diversa dal piombo dismessi come rifiuto, ma con ancora un’efficienza residua che li renda idonei a svolgere la funzione di accumulo energetico.
Premesso e Considerato quanto sopra, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 – Premesse e Considerato
Le “Premesse” ed il “Considerato” sono da intendersi parte integrante del presente Accordo di Programma (d’ora in avanti “Accordo”).
Art. 2 – Oggetto
Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti intendono dare corso ad un progetto sperimentale il cui obiettivo consista nella realizzazione di una linea di processo la quale, mediante il riutilizzo di accumulatori a fine vita, produca nuovi moduli di accumulatori rigenerati destinati all’accumulo energetico.
Il progetto sarà prioritariamente orientato al riutilizzo di accumulatori (di qualsiasi chimica ad eccezione di quella al piombo) dismessi dal settore automotive elettrico e/o ibrido, fermo restando l’interesse al riutilizzo di accumulatori provenienti anche da altri settori.
Il progetto, che dovrà trovare uno o eventualmente al bisogno più siti adeguati sul territorio nazionale per la sua realizzazione, dovrà in particolare focalizzarsi sulle seguenti tematiche:
- definizione delle best practices per lo stoccaggio e la messa in sicurezza degli accumulatori dismessi dai rispettivi settori di provenienza, prevedendo anche il recupero dell‘energia residua contenuta;
- progettazione di una linea di processo che consenta: il disassemblaggio in sicurezza degli accumulatori e la verifica dello stato delle singole celle, onde pervenire all’individuazione delle celle ancora utilizzabili;
- il riassemblaggio delle celle riutilizzabili e la produzione di nuovi moduli di accumulo energetico.
- definizione delle best practices per il corretto invio a trattamento e riciclo delle celle risultate inutilizzabili.
Le Parti concordano che per la realizzazione del progetto ci si dovrà avvalere di fornitori con le adeguate competenze tecnico-scientifiche, per l’individuazione dei quali, pur ogni Parte avendo delega nelle preventive fasi di ricerca, le Parti dovranno essere unitariamente concordi.
Le Parti concordano inoltre sulla possibilità, in comune accordo, di coinvolgere altri soggetti pubblici e privati, anche esteri, per la realizzazione e la promozione dell’iniziativa, in particolare con le organizzazioni che hanno sottoscritto ulteriori accordi di programma, anche con le singole Parti, finalizzati allo sviluppo della mobilità elettrica in Italia.
Art. 3 — Fasi di sviluppo dell’Accordo
L’ Accordo si articolerà attraverso due distinte fasi principali, come appresso descritte.
Fase 1: analisi di mercato e difattibilità tecnico-economica del progetto
Analisi di mercato
In questa fase si procederà affidando ad una consulenza qualificata uno studio di mercato con l’obiettivo di giungere ad una stima previsionale principalmente dei seguenti fattori:
- trend dei costi di produzione e vendita, nonché dei volumi, degli accumulatori per veicoli elettrici ed ibridi che saranno immessi su mercato nei prossimi anni, ponendo particolare attenzione anche all’evoluzione delle diverse tipologie chimiche che si avvicenderanno nel tempo;
- vita media degli accumulatori utilizzati attualmente ed in futuro nei veicoli elettrici ed ibridi e loro valore economico residuo quando giunti a fine vita;
- individuazione delle tipologie di accumulatori che, una volta dismessi come rifiuto dai loro ambiti di applicazione principali, presentino caratteristiche costruttive ed efficienza residua tali da essere verosimilmente i più indicati ad un riutilizzo orientato all’accumulo energetico;
- fattori di influenza sulla disponibilità dei produttori di veicoli elettrici ed ibridi a cedere gli accumulatori a fine vita per gli scopi del presente Accordo;
- andamento nei prossimi anni del mercato di vendita nazionale dei veicoli elettrici ed ibridi, anche alla luce degli eventuali programmi di incentivazione che potranno essere promossi all’interno della Roadmap della Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo della mobilità sostenibile.
Il presente studio di mercato potrà essere affidato ad una Università (potendo anche contare sugli accordi attualmente esistenti tra diverse di esse e la Fondazione Enel) o anche a società di consulenza e Enti di Ricerca, ferma restando la possibilità di un loro coinvolgimento congiunto qualora le Parti lo ritengano opportuno per il raggiungimento degli scopi del presente Accordo.
Analisi di fattibilità tecnico-economica
In questa fase si procederà affidando ad una consulenza qualificata uno studio di fattibilità tecnico-economico, con l’obiettivo di determinare la sostenibilità di una linea di processo in grado di realizzare nuovi moduli di accumulatori rigenerati per accumulo energetico partendo dal riutilizzo di accumulatori dismessi come rifiuto (a chimica diversa dal piombo). Lo studio dovrà principalmente focalizzarsi su come rendere tecnicamente attuabili ed economicamente sostenibili i seguenti processi:
- disassemblaggio degli accumulatori per l’estrazione delle singole celle;
- monitoraggio delle singole celle per la valutazione del loro stato ed individuazione delle celle con capacità di carica residua sufficiente al loro riutilizzo e reimpiego in nuovi accumulatori rigenerati;
- riassemblaggio di accumulatori rigenerati di tipologia e potenza utili alle applicazioni richieste nel mercato dell’accumulo energetico, con particolare riferimento alle esigenze di ENEL;
- individuazione delle migliori soluzioni applicabili per le celle risultate inutilizzabili da dover gestire come rifiuto e da inviare a trattamento e recupero finali.
Qualora e soltanto se le precedenti analisi di mercato e di fattibilità tecnico-economica saranno ritenute sostenibili da tutte le Parti si darà corso alla seconda fase dell’Accordo di seguito descritta.
Fase 2: realizzazione di un impianto per la produzione di accumulatori rigenerati per accumulo energetico
In questa fase si procederà alla realizzazione di una linea prototipale per gli scopi descritti in art. 2, la quale consenta di definire nel dettaglio tutti i processi necessari alla realizzazione di un successivo impianto di rigenerazione di nuovi accumulatori per accumulo energetico mediante il ricondizionamento di accumulatori a fine vita con efficienza residua sufficiente.
La linea prototipale dovrà pertanto consentire di determinare tutti gli elementi tecnicooperativi ed economici dei processi, tale per cui la realizzazione dell’impianto finale costituirà solamente un fattore di scala del prototipo.
La committenza per la realizzazione della linea prototipale e dell’impianto finale dovrà essere affidata ad un fornitore qualificato selezionato dalle Parti in base alla rispondenza delle sue competenze, anche in relazione a quanto emerso dall’analisi di fattibilità tecnico-economica della Fase 1.
Art. 4 — Contributo di ENEL
ENEL contribuirà al presente Accordo:
- proponendo uno o più siti in analisi nel progetto FuturE da ridestinare all’accoglimento della linea prototipale e del successivo impianto;
- valutando i possibili ambiti di riutilizzo degli accumulatori rigenerati ed individuando le tipologie standard dei moduli di accumulo energetico impiegabili nella propria rete.
Art. 5 — Contributo di CLASS
CLASS contribuirà al presente Accordo:
- promuovendo il patrocinio al progetto da parte dei soggetti istituzionali coinvolti, in primo luogo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- svolgendo e coordinando una costante attività di informazione e sensibilizzazione sul progetto affinché ottenga la massima visibilità;
- contattando e coinvolgendo nel progetto i principali portatori di interesse, con un’ attenzione particolare rivolta a:
- soggetti istituzionali ed amministrazioni territoriali anche per la verifica della sussistenza di potenziali finanziamenti pubblici al progetto;
- case automobilistiche produttrici di veicoli elettrici e/o ibridi e loro associazioni, al fine di ottenere gli accumulatori necessari alla realizzazione di nuovi moduli di accumulo energetico.
Art. 6 — Contributo di COBAT
COBAT contribuirà al presente Accordo:
- definendo delle procedure secondo le quali dover prevedere la raccolta e la messa in sicurezza degli accumulatori nel pieno rispetto della normativa vigente sui rifiuti, laddove la messa in sicurezza preveda altresì il recupero della carica elettrica residua;
- contribuendo alla definizione delle “best practices” per la valutazione tecnica dell’efficienza residua degli accumulatori nell’ottica di un riutilizzo delle singole celle da assemblare per la realizzazione di nuovi accumulatori con caratteristiche tecniche e di potenza residua conformi a quanto richiesto dall’utilizzatore finale;
- contribuendo all’individuazione delle migliori soluzioni applicabili per le celle risultate inutilizzabili da dover gestire come rifiuto e da inviare a trattamento e recupero finali.
Art. 7 — Finanziamenti
Le Parti, per lo sviluppo del progetto, intendono ricercare delle fonti di finanziamento esterne rivolgendosi in particolare:
- ai fondi POR;
- ai fondi PON;
- ai fondi strutturali della CEE;
- ai fondi e/o ai bandi di finanziamento promossi dai Ministeri di più stretta competenza al progetto, quali il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dello Sviluppo Economico e della Ricerca scientifica;
ENEL e COBAT intendono comunque valutare la costituzione di propri fondi interni allo scopo di contribuire al finanziamento del progetto qualora fonti esterne non dovessero pervenire nei modi e nei tempi consoni allo sviluppo del progetto stesso. Gli impegni di spesa a carico di ENEL e COBAT per il finanziamento del progetto saranno valutati tra le due Parti al momento in cui si renderanno eventualmente necessari.
Art. 8 — Costituzione del Gruppo di Lavoro
Per l’attuazione del presente Accordo, le Parti costituiranno un gruppo di lavoro (“GDL”), al quale parteciperanno rappresentanti designati dalle Parti medesime. ENEL potrà eventualmente destinare al GDL anche personale delle altre società del gruppo.
Art. 9 – Diritti di proprietà intellettuale
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali – registrati e non – marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e programmi informatici — cd background IP), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell’ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse.
Le Parti concordano sin d’ora che ciascuna Parte sarà titolare della proprietà intellettuale derivante dallo sviluppo congiunto del proprio background IP.
In caso di risultati brevettabili e non, fatto salvo il diritto degli inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell’effettivo apporto inventivo, le Parti prevedono che appositi accordi disciplineranno gli aspetti inerenti la titolarità e i relativi diritti patrimoniali.
Art. 10 – Confidenzialità
10.1 Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni riservate che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso delle Parti da cui tali dati provengono.
10.2 Ai fini del presente Accordo sono considerate Informazioni Riservate tutti gli studi, informazioni, analisi, relazioni e documenti (predisposti anche con l’ausilio di terzi) che una Parte e/o, per suo conto, qualunque suo amministratore, dirigente, dipendente, inclusi i suoi consulenti e subcontraenti, – come anche le società facenti parte del gruppo Enel i loro amministratori, dirigenti e dipendenti – (di seguito, collettivamente, i Rappresentanti) comunicherà, verbalmente, per iscritto, in formato elettronico o in qualunque altra maniera alle altre Parti e/o a Rappresentanti delle stesse. Si considerano società facenti parte del gruppo Enel le sue controllate e/o controllanti e/o controllate di tali controllanti, finché il controllo dura. A tal fine il termine “controllo” (ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile italiano) significa il possesso, direttamente o indirettamente, del potere della società controllante di dirigere o causare la direzione di gestione o politiche della società controllata (sia attraverso il possesso di titoli, partnership o altre quote di partecipazione, per contratto o in altro modo), fermo che, in ogni caso, qualsiasi società che possieda o detenga, direttamente o indirettamente, oltre il cinquanta per cento (50%) del capitale sociale o dei titoli di voto in assemblea, o di altri diritti di partecipazione di qualsiasi altra società si riterrà controllare tale società.
10.3 L’eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti eventualmente intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere preventivamente concordate tra le Parti.
10.4 Gli obblighi previsti nel presente articolo rimangono in vigore per cinque (5) anni dopo la sottoscrizione del presente Accordo.
Art. 11 – Durata
Il presente Accordo avrà la durata di due anni decorrenti dalla data di sottoscrizione riportata in calce.
La durata potrà essere ulteriormente prorogata previo accordo scritto tra le Parti.
Gli obblighi di riservatezza di cui al precedente art. 10 avranno comunque durata per ulteriori 5 anni dalla data della cessazione e/o scadenza del presente Accordo.
Art. 12 – Legislazione applicabile/Controversie/Varie
12.1 Divieto di cessione
Nessuna Parte potrà cedere il presente Accordo o alcuni dei suoi diritti o obblighi qui sottoscritti ad alcuna terza Parte, senza prima aver ottenuto il consenso scritto delle altre Parti.
12.2 Modifiche
Qualsiasi modifica o deroga al presente Accordo dovrà essere scritta e firmata dalla/e Parte/i contro cui la deroga, emendamento o modifica si intende attuare. La rinuncia a qualsiasi pattuizione prevista nel presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e non potrà essere interpretata come una rinuncia a qualsivoglia altra pattuizione contrattuale, né il mancato avvalersi di un qualsivoglia diritto qui previsto potrà essere inteso alla stregua di una rinuncia a detto diritto o qualsivoglia altro diritto previsto dal presente Accordo.
12.3 Legge applicabile
Il presente Accordo sarà governato e interpretato secondo la legge italiana.
12.4 Controversie
Qualsiasi disputa tra le Parti che non può essere risolta amichevolmente relativa all’interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Accordo o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
12.5 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo saranno ritenute come debitamente effettuate tra le Parti, se redatte in forma scritta e trasmesse a mezzo posta e/o a mezzo posta elettronica utilizzando gli indirizzari appresso riportati.
Gli indirizzi, o gli interlocutori, ai quali le comunicazioni devono essere inviate possono essere modificati da ciascuna delle Parti previa comunicazione scritta.
INDIRIZZO:
Per ENEL
Federico Caleno (Responsabile New Technologies and Global I&N Innovation): federico.caleno@enel.com;
Barbara di Pasquo (New Technologies and Global I&N Innovation NT): barbara.dipasguo@enel.com;
Chiara Bronco (New business solutions NT): chiara.bronco@enel.com;
Francesco Naso (New business solutions NT): francesco.nas02@enel.com
Per COBAT:
Claudio De Persio (Direttore Operativo): c.depersio@cobat.it
Luigi De Rocchi (Responsabile Ufficio Studi e Ricerche): l.derocchi@cobat.it Chiara Bruni (Responsabile Ufficio Comunicazione e Marketing):
c.bruni@cobat.it
Per CLASS
Camillo Piazza ( Presidente): presidente@classonlus.it
Giuseppe Trepiccione ( Direttore Generale): g.trepic@gmail.com
Posta certificata: classonlus@legamail.it
Art. 13 – Privacy
Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente Lettera di Intenti e dipendenti formalità ed attività.
Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
Art. 14 – Codice etico e Modello 231
COBAT e CLASS prendono atto che il Gruppo ENEL si è dotato di Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed ha adottato il Piano Tolleranza Zero contro la corruzione (i documenti citati sono tutti consultabili sul sito: http://www.enel.com).
ENEL e CLASS prendono atto che COBAT si è dotato di Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 (i documenti citati sono consultabili sul sito http://www.cobat.it).
Le Parti si ispirano ai documenti sopra citati nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo e si impegnano ad operare nel rispetto di principi di assoluta correttezza, trasparenza e probità anche al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al citato D.lgs. 231/2001, qualora, nell’ambito delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo, una Parte o i propri dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti concretanti ipotesi di illeciti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e/o in violazione al rispettivo Modello Organizzativo.
Il presente Accordo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti, è sottoscritto in tre originali, uno per ciascuna Parte.
Roma, 18 NOV 2016
Enel S.p.A.
Il Responsabile della Funzione Innovazione e Sostenibilità
Il Presidente
Ernesto Ciorra
COBAT
Il Presidente
Giancarlo Morandi
CLASS
Il Presidente
Camillo Piazza
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